12.05.2022

Come funziona il 2° pilastro e qual è il suo obiettivo?

Il 2° pilastro, o previdenza professionale (LPP), ha l’obiettivo di completare le prestazioni AVS/AI e punta a garantire pertanto il tenore di vita abituale al momento del pensionamento, in caso di invalidità o di decesso. È importante comprenderne il funzionamento, l’utilità e le diverse prestazioni.

Entrata in vigore il 1° gennaio 1985, la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) definisce le prestazioni minime a favore degli assicurati in caso di vecchiaia, decesso o invalidità. La LPP fa parte del sistema previdenziale svizzero, che è costituito da tre pilastri: la previdenza statale, la previdenza professionale e la previdenza privata. Il 1° pilastro, noto anche con il nome di AVS (assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità), assicura il minimo vitale. A ciò si aggiunge il 2° pilastro, al fine di assicurare una rendita al momento del pensionamento corrispondente a circa il 60% dell’ultimo salario assicurato. Questi due pilastri sono obbligatori.

Infine, il 3° pilastro, che è una previdenza individuale privata, completa il sistema svizzero di previdenza. Quest’ultimo pilastro è facoltativo e permette di colmare eventuali lacune previdenziali.

In questo articolo, ci concentreremo sul 2° pilastro (LPP) e spiegheremo in modo semplificato il suo funzionamento, la sua utilità e le sue diverse prestazioni.

 

Qual è l’obiettivo della previdenza professionale?

Il 2° pilastro del sistema previdenziale svizzero corrisponde alla previdenza professionale (LPP). Ha l’obiettivo di mantenere il tenore di vita abituale al momento del pensionamento, in caso di invalidità o di decesso. Il 1° e il 2° pilastro mirano congiuntamente a coprire circa il 60% dell’ultimo salario.

 

Quali sono le persone assicurate?

Il 2° pilastro è obbligatorio per tutti i dipendenti assoggettati all’AVS che percepiscono un reddito annuo di almeno CHF 21’510. Si tratta di una soglia di accesso alla previdenza professionale obbligatoria, periodicamente rivista dal Consiglio federale. 

Tutti sono obbligatoriamente assicurati all’inizio dei rapporti di lavoro ma non prima del 1° gennaio seguente il 17° compleanno. È il datore di lavoro che ha il compito di annunciare ogni nuovo dipendente all’istituto di previdenza professionale a cui è affiliato.

Prima dell’età di 25 anni, i contributi coprono solo i rischi di decesso e d’invalidità. È solo a partire dal 1° gennaio del 25° anno di età che gli assicurati contribuiscono per le prestazioni di vecchiaia (capitalizzazione su un conto individuale). 

Dato che i contributi sono soggetti a determinate condizioni, vi sono alcune categorie di persone non obbligatoriamente soggette alla LPP. Si tratta, tra gli altri, dei lavoratori indipendenti, dei dipendenti con un contratto di lavoro di durata non superiore a tre mesi, di chi guadagna meno di CHF 21’510 l’anno, dei familiari di un agricoltore che lavorano nell’impresa di quest’ultimo o delle persone che, ai sensi dell’AI, hanno un’incapacità di guadagno di almeno il 70%.

 

Come versare i contributi LPP?

Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di affiliare i propri dipendenti presso una cassa pensioni. La quota del salario AVS compresa tra CHF 21’510 e CHF 86’040 è obbligatoriamente assicurata. Ad essa si sottrae la deduzione di coordinamento di CHF 25’095, ottenendo in tal modo il salario assicurato soggetto alla LPP che sarà di almeno CHF 3’585 e al massimo di CHF 60’945. 

Il datore di lavoro ha la responsabilità di versare all’istituto di previdenza la sua parte di contributi nonché quella del dipendente trattenuta sul salario.

Da notare che la quota del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quella del dipendente, ossia non può essere inferiore al 50%. Il datore di lavoro è tuttavia libero di aumentare la sua parte di contributi, riducendo quindi quella a carico dei suoi dipendenti, un’opzione che gli assicura dei vantaggi sul mercato del lavoro. 

In effetti, numerose imprese optano per soluzioni più generose proposte dalle casse pensioni.

 

I diversi impieghi del 2° pilastro

Il secondo pilastro offre alcune possibilità interessanti:

  1. È possibile, ad alcune condizioni, utilizzare una parte del capitale di vecchiaia acquisito per finanziare l’acquisto di un bene immobile ad uso personale.
  2. Si può anche ritirare il capitale per creare la propria impresa, ma solo se si sceglie lo status di indipendente.
  3. In caso di lacune previdenziali, è possibile effettuare riscatti di anni di contributi. Ciò permette non solo di aumentare il proprio capitale previdenziale, ma anche di realizzare risparmi interessanti sulle imposte (il riscatto è deducibile dal reddito imponibile).
  4. In occasione della partenza definitiva all’estero e ad alcune condizioni, la totalità del capitale può essere recuperata.

 

Come calcolare la rendita di vecchiaia?

Al momento del pensionamento, gli assicurati possono ritirare i loro averi risparmiati nel 2° pilastro in tre modi diversi: sotto forma di rendita, di versamento di capitale o di combinazione di queste due opzioni. 

Con riferimento alla rendita mensile, l’importo è determinato da due elementi: 

  • l’avere di vecchiaia (il capitale acquisito al momento del pensionamento)
  • il tasso di conversione

Una volta raggiunta l’età del pensionamento (donne 64 anni, uomini 65 anni), il capitale può essere trasformato in una rendita di vecchiaia annuale, in funzione del tasso di conversione, garantita per tutta la vita. Esempio di calcolo di una rendita annuale: un avere di vecchiaia di CHF 200’000 dà diritto, con un tasso di conversione del 6.8%, a una rendita annuale di CHF 13’600 (CHF 1’133 al mese).

 

Comprendere i termini tecnici

Contributi

Sono versati di norma in parti uguali dal datore di lavoro e dal lavoratore. L’importo è dedotto mensilmente dal salario e si compone della quota destinata al risparmio nonché di un premio per il rischio (invalidità e decesso) e delle spese.

Con riferimento al settore alberghiero e della ristorazione, il CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore alberghiero e della ristorazione svizzero) fissa questo tasso ad almeno il 14% per tutti i dipendenti, indipendentemente dall’età.

Salario coordinato 

La parte del salario annuale compresa tra CHF 21’510 e CHF 86’040 è obbligatoriamente assicurata. Il salario assicurato LPP non può superare CHF 60’945 al netto della deduzione di coordinamento. Se il salario coordinato non raggiunge CHF 3’585, viene arrotondato per l’anno a tale ammontare.

Tasso di conversione 

È la percentuale che permette di convertire l’avere di vecchiaia (conto individuale) in una rendita di pensione annuale. Ammonta attualmente al 6.8% per la parte obbligatoria del 2° pilastro (salario annuale compreso tra CHF 21’510 e CHF 86’040). Con riferimento alla parte che eccede quella obbligatoria, le casse pensioni sono libere di fissare il proprio tasso.

Versamento di vecchiaia

Versamento annuale calcolato in percentuale del salario coordinato e scaglionato in funzione dell’età. Di seguito sono indicati i diversi tassi applicati secondo il minimo legale: 

  • da 25 a 34 anni: 7%
  • da 35 a 44 anni: 10%
  • da 45 a 54 anni: 15%
  • da 55 a 64/65 anni: 18%

Remunerazione degli averi

Interesse annuale versato sul risparmio LPP accumulato dall’assicurato. Ogni anno il Consiglio federale fissa il tasso di remunerazione minimo legale degli averi di vecchiaia. Per il 2022 è pari all’1%. 

Prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio è l’avere che una persona assicurata ha costituito sul suo conto individuale presso la cassa pensioni, fino alla sua partenza dalla società. Al momento della partenza, questo avere è trasferito all’istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro o, in mancanza di ciò, su un conto di libero passaggio. Spetta al dipendente assicurarsi che l’avere sia trasferito alla nuova cassa.

Per saperne di più sulla LPP, basta cliccare sul link seguente: https://go.hotela.ch/it-ch/offerta-lpp
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